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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8553 del 14/04/2011 (Rv. 617698 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Imposta di consumo sul gas - Omesso pagamento - Conseguenze - Applicazione cumulativa della sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'indennità di mora di cui all'art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente "ratione temporis" - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617698-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), con la conseguenza che, nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l'art. 13 del d.lgs. n. 471 cit., che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l'art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 cit., nel testo vigente "ratione temporis", che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, trattandosi di norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all'indennità di mora).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2001 num. 356 art. 1, Legge 30/11/2001 num. 418

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)