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Sez. 5, Sentenza n. 14303 del 19/06/2009 (Rv. 609005 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" - Interpretazione - Conseguenze sanzionatorie e risarcitorie di violazione tributaria (in materia di imposta di consumo sul gas) - Applicabilità - Limiti - Principio di affidamento del contribuente - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609005-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Posto che il d.lgs. n. 471 del 1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il d.lgs. n. 504 del 1995), nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l'art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente "ratione temporis", che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all'indennità di mora). (Nell'enunciare il suddetto principio di diritto, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio del "favor rei", di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 472 del 1997, il quale presuppone che due norme tributarie succedutesi nel tempo considerino in modo diverso il medesimo comportamento illecito, prevedendo una diversa entità della medesima sanzione; ha anche escluso che l'emissione di un'ingiunzione di pagamento dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento dell'accisa sul gas metano, costituisca presupposto per l'applicazione del principio di affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)