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Sez. 5, Sentenza n. 23517 del 12/09/2008 (Rv. 604442 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposta di consumo sul gas - Omesso pagamento - Conseguenze - Applicazione cumulativa della sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'indennità di mora di cui all'art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente "ratione temporis" - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604442-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

Posto che il d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas (nella specie relativa all'anno 2001) trovano applicazione sia l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l'art. 3, n. 4, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo vigente "ratione temporis", che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all'indennità di mora).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2001 num. 356 art. 1, Legge 30/11/2001 num. 418

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)