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Sez. 3, Sentenza n. 10660 del 27/09/1995 Ud. (dep. 27/10/1995) Rv. 202704 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere | Costituzione della parte civile nella udienza di rinvio - Possibilità - Parte civile già costituita - Estensione della costituzione alla nuova contestazione nella udienza di rinvio - Possibilità.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202704-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere

Quando nel corso del dibattimento il P.M. proceda a contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516, 517 e 518 n. 2, la parte offesa ha diritto alla sospensione del dibattimento per essere nuovamente citata in giudizio o, se presente, per potersi costituire parte civile negli atti introduttivi della nuova udienza. Infatti a seguito della contestazione di un nuovo fatto-reato è stata introdotta nel procedimento penale una nuova "causa petendi" contro l'imputato, in relazione alla quale la persona offesa deve essere messa in grado di valutare se esercitare l'azione civile nella sede penale, prima che sullo stesso fatto-reato si apra l'istruzione dibattimentale. A maggior ragione deve essere data la possibilità alla parte offesa già costituita parte civile di modificare il rapporto già costituitosi estendendolo anche alla nuova contestazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 519 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)