Sez. 1, Sentenza n. 4669 del 20/01/2005 Ud. (dep. 08/02/2005) Rv. 230994 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE | Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere - Parte civile già costituita - Estensione della costituzione alla nuova contestazione nella udienza - Omissione - Sentenza di condanna al risarcimento anche in relazione alla nuova contestazione - Nullità assoluta - Esclusione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE
Qualora il giudice pronunci sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione ad un reato contestato dal P.M. in via suppletiva, senza che la stessa parte civile abbia esteso alla nuova "causa petendi" il rapporto già costituito, la conseguente nullità, che non è di natura assoluta, non può essere dedotta dall'imputato per la prima volta in cassazione, dovendo essere dedotta o rilevata tempestivamente nel giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)