Sez. 2, Sentenza n. 40921 del 26/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232526 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE | Contestazione in udienza di altro reato - Parte civile già costituita - Rinnovazione della costituzione per il nuovo reato - Necessità - Esclusione - Estensione nelle conclusioni della domanda già proposta - Ammissibilità.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - nuove contestazioni - IN GENERE
Nel caso in cui sia contestato in udienza un nuovo reato, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione in relazione a tale nuova contestazione, ben potendo limitarsi ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi" che al "petitum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)