Sez. 3, Sentenza n. 6878 del 08/11/1976 Ud. (dep. 28/05/1977) Rv. 136026 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - NUOVA CONDANNA - DEVE SEGUIRE QUELLA PRECEDENTE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - NUOVA CONDANNA - DEVE SEGUIRE QUELLA PRECEDENTE.*
La sospensione condizionale della pena, a norma del disposto dello art 164 cod pen, puo essere conceduta non piu di due volte ed alla condizione che la nuova condanna segua immediatamente, cioe senza soluzione di continuita, alla precedente condanna e che la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata precedentemente, non superi i limiti stabiliti dall'art 163 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)