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Sez. 1, Sentenza n. 17446 del 22/08/2011 (Rv. 619018 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Impugnazione tardiva - Rilevanza ai fini dell'esame della durata del processo conclusosi con il giudicato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619018-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la domanda può essere proposta, senza alcuna limitazione di ordine temporale, fino a quando la decisione è impugnabile, dovendosi ritenere il processo tuttora pendente; il termine semestrale di decadenza fissato dall'art. 4 delle legge citata per la proposizione della domanda decorre dalla data dell'emissione di una decisione non impugnabile con un mezzo ordinario di impugnazione, ovvero, se una tale impugnazione è prevista dalla legge, dalla data di scadenza del termine stabilito per proporla, secondo una regola che trova applicazione anche quando una impugnazione ordinaria sia stata in concreto proposta ma tardivamente, avendosi in tal caso l'inizio di un nuovo processo, la cui durata va esaminata, ai predetti effetti, in modo autonomo rispetto a quella del processo conclusosi con il giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della Corte di appello nella parte in cui aveva respinto la domanda di indennizzo in relazione alla durata del giudizio di primo grado, essendo stata proposta impugnazione tardiva avverso la relativa sentenza divenuta nel frattempo definitiva).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)