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Sez. 1, Sentenza n. 13163 del 16/07/2004 (Rv. 575626 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575626-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il momento iniziale di decorrenza del termine semestrale, stabilito a pena di decadenza per la proposizione della domanda dall'art. 4 della citata legge, coincide, allorché la decisione sia emanata a conclusione (non dell'intero procedimento, ma) di una fase processuale intermedia, nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata, con la scadenza dei termini previsti per l'impugnazione di detta decisione; ne consegue che, fino a quando la decisione è impugnabile, il procedimento è da ritenersi pendente e la domanda di equa riparazione può essere proposta senza alcuna limitazione di ordine temporale. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso, il quale fondava la censura sul rilievo che, nell'ipotesi considerata, la domanda dovesse essere proposta entro sei mesi dalla pronuncia della decisione).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)