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Sez. 3, Sentenza n. 4892 del 22/09/1979 (Rv. 401530 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - FALSUS PROCURATOR - SANATORIA - PERSONA GIURIDICA - COSTITUZIONE DI PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA - SANATORIA - CONDIZIONI - APPELLO PROPOSTO IN TERMINI DAL FALSUS PROCURATOR - RATIFICA - SANATORIA EX TUNC.*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401530-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - FALSUS PROCURATOR - SANATORIA - PERSONA GIURIDICA - COSTITUZIONE DI PERSONA FISICA NON ABILITATA A RAPPRESENTARLA - SANATORIA - CONDIZIONI - APPELLO PROPOSTO IN TERMINI DAL FALSUS PROCURATOR - RATIFICA - SANATORIA EX TUNC.*

Qualora la persona giuridica sia stata presente nel processo per mezzo di una persona fisica non abilitata a rappresentarla, il difetto di legitimatio ad processum e sanabile con effetto retroattivo in qualunque stato e grado del giudizio, mediante la Costituzione del legale rappresentante della persona giuridica stessa, che ratifichi, espressamente o tacitamente, gli Atti precedentemente compiuti dal soggetto sfornito di potere rappresentativo. Pertanto, nel caso di appello proposto nei termini dal falsus procurator, la ratifica del soggetto legittimato, intervenuta in un qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, comporta la riferibilita ex tunc del gravame al predetto soggetto e, quindi, alla persona giuridica da esso rappresentata. (nella specie, intervenuta la messa in liquidazione di una societa in nome collettivo, l'appello era stato proposto dagli amministratori invece che dal liquidatore, il quale, ratificando l'impugnazione dei primi, si era costituito quando il termine per appellare era ormai scaduto. (V 2239/78, mass n 391627; (V 458/75, mass n 373729; (V 4111/74, mass n 373737; (contra 472/74, mass n 368194).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)