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Sez. 3, Sentenza n. 2239 del 08/05/1978 (Rv. 391627 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETA - COSTITUZIONE PER MEZZO DI UNA PERSONA FISICA PRIVA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA - DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391627-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - SOCIETA - COSTITUZIONE PER MEZZO DI UNA PERSONA FISICA PRIVA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA - DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM - SANATORIA.*

Nel caso di Costituzione in giudizio di una societa per mezzo di un soggetto non abilitato a rappresentarla, il difetto di legitimatio ad processum deve ritenersi sanato con effetto retroattivo, rispetto alle nullita da esso dipendenti, attraverso la Costituzione in giudizio del legale rappresentante della societa medesima (nella specie: l'amministratore delegato munito di poteri rappresentativi), il quale espressamente manifesti la sua volonta di ratificare la condotta processuale del falsus procurator precedente a tale Costituzione. (Conf 458/75, mass n 373729).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)