Sez. 1, Sentenza n. 458 del 07/02/1975 (Rv. 373729 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA A MEZZO DI UN SOGGETTO NON ABILITATO A RAPPRESENTARLA - DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA A MEZZO DI UN SOGGETTO NON ABILITATO A RAPPRESENTARLA - DIFETTO DI LEGITIMATIO AD PROCESSUM - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui una societa si sia costituita in giudizio per mezzo di un soggetto non abilitato a rappresentarla, il difetto di legittimazione processuale deve ritenersi sanato con effetto retroattivo, rispetto alle nullita da esso dipendenti, attraverso la Costituzione in giudizio del legale rappresentante della societa medesima, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volonta di ratificare la condotta difensiva precedente la sua Costituzione e tale sanatoria opera anche sul piano del diritto sostanziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Navig. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)