Sez. 3, Sentenza n. 1112 del 11/04/1972 (Rv. 357537 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - INAMMISSIBILITA - AFFITTO D'AZIENDA - PATTI TRA LOCATORE ED AFFITTUARIO PER LA RINUNZIA DEL PRIMO ALLA LICENZA ALL'INIZIO DELL'AFFITTO E PER IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE, MEDIANTE L'ATTIVITA DEL SECONDO, A RAPPORTO ESAURITO - VALIDITA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - INAMMISSIBILITA - AFFITTO D'AZIENDA - PATTI TRA LOCATORE ED AFFITTUARIO PER LA RINUNZIA DEL PRIMO ALLA LICENZA ALL'INIZIO DELL'AFFITTO E PER IL RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE PRECEDENTE, MEDIANTE L'ATTIVITA DEL SECONDO, A RAPPORTO ESAURITO - VALIDITA.*
Fermi restando il carattere di personalita e di intrasferibilita delle licenze amministrative ed il potere discrezionale riservato in materia alla pubblica amministrazione, sono, tuttavia, validi ed efficaci inter partes quei patti di cooperazione con cui i contraenti si obblighino ad un particolare comportamento, affinche, all'inizio del rapporto di affitto, il locatore, rinunziando alla licenza a lui intestata, renda possibile la concessione di essa all'affittuario, il quale, a rapporto esaurito, dovra, a sua volta, adoperarsi per il ripristino della situazione giuridica preesistente. (V 648'68, mass n 331820). *
Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)