Sez. 1, Sentenza n. 2608 del 17/10/1973 (Rv. 366083 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - DIVIETO - CONVENZIONI DI CESSIONE DELLA LICENZA - NULLITA - LIMITI.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE - DIVIETO - CONVENZIONI DI CESSIONE DELLA LICENZA - NULLITA - LIMITI.*
Nulle per contrasto con norme imperative sono le convenzioni dirette ad operare una cessione di licenza amministrativa e quelle con cui si pattuisce che un'attivita, soggetta ad autorizzazione, sia esercitata da un soggetto diverso dal titolare di quest'ultima, ma non le convenzioni con le quali il titolare di una licenza si impegni a rinunciare ad essa o a tenere altro comportamento che si renda necessario perche altro soggetto riceva dall'autorita amministrativa l'autorizzazione ad esercitare in proprio nome l'attivita medesima. (V 1112/72, mass n 357537; 2955/71, mass n 354213; (V 648/68, mass n 331820).*
Riferimenti normativi: Legge 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)