Sez. 5, Sentenza n. 30839 del 05/06/2003 Ud. (dep. 22/07/2003) Rv. 226988 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - RITORSIONE | Reciprocità delle offese - Applicazione della causa di non punibilità - Richiesta dell'interessato - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - RITORSIONE
In tema di ingiuria, l'applicazione della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, cod. pen.) è interamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, non necessita di sollecitazione da parte dell'interessato e può intervenire ad opera del giudice di appello anche nel caso in cui l'omesso riconoscimento nel giudizio di primo grado non abbia costituito oggetto di specifica doglianza nei motivi di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)