Sez. 6, Sentenza n. 21483 del 01/04/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263562 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - RITORSIONE | Reciprocità delle offese - Applicazione della causa di non punibilità - Richiesta dell'interessato - Obbligo di motivazione da parte del giudice in ordine al mancato esercizio del proprio potere - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - RITORSIONE
In tema di ingiuria, il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese (art. 599, comma primo, cod. pen.) è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice, il quale, peraltro, qualora vengano allegati gli estremi della esimente, é tenuto a giustificare il mancato esercizio del proprio potere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità alla luce della gravità dei fatti, connotati da reiterate condotte di violenza anche dopo l'intervento dei Carabinieri, e dalla condotta reticente delle persone coinvolte, che non aveva consentito di comprendere i motivi del contrasto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)