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Sez. L, Sentenza n. 609 del 25/01/1984 (Rv. 432856 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - CORRESPONSIONE DEI PREMI - MODALITÀ - RIFERIMENTO AL RISCHIO MEDIO NAZIONALE RELATIVO ALLE SINGOLE LAVORAZIONI ASSICURATE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - INABILITÀ INDENNIZZABILE - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432856-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - CORRESPONSIONE DEI PREMI - MODALITÀ - RIFERIMENTO AL RISCHIO MEDIO NAZIONALE RELATIVO ALLE SINGOLE LAVORAZIONI ASSICURATE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - INABILITÀ INDENNIZZABILE - DETERMINAZIONE.*

L'Assicurazione sociale antinfortunistica, spiccatamente modellata sullo schema delle assicurazioni private, prevede la corresponsione di premi determinati in rapporto al rischio medio nazionale con riferimento alle singole lavorazioni assicurate e pertanto, nel suo ambito, come non rileva la particolarità del lavoro in concreto svolto dall'assicurato, così l'inabilità indennizzabile è quella derivante da diminuzione dell'attitudine al lavoro intesa in senso generico ed in relazione a determinate attività professionali. (V 1005/83, mass n 425774; (V 2239/82, mass n 420106).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)