Sez. L, Sentenza n. 609 del 25/01/1984 (Rv. 432856 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - CORRESPONSIONE DEI PREMI - MODALITÀ - RIFERIMENTO AL RISCHIO MEDIO NAZIONALE RELATIVO ALLE SINGOLE LAVORAZIONI ASSICURATE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - INABILITÀ INDENNIZZABILE - DETERMINAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - CORRESPONSIONE DEI PREMI - MODALITÀ - RIFERIMENTO AL RISCHIO MEDIO NAZIONALE RELATIVO ALLE SINGOLE LAVORAZIONI ASSICURATE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - INABILITÀ INDENNIZZABILE - DETERMINAZIONE.*
L'Assicurazione sociale antinfortunistica, spiccatamente modellata sullo schema delle assicurazioni private, prevede la corresponsione di premi determinati in rapporto al rischio medio nazionale con riferimento alle singole lavorazioni assicurate e pertanto, nel suo ambito, come non rileva la particolarità del lavoro in concreto svolto dall'assicurato, così l'inabilità indennizzabile è quella derivante da diminuzione dell'attitudine al lavoro intesa in senso generico ed in relazione a determinate attività professionali. (V 1005/83, mass n 425774; (V 2239/82, mass n 420106).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)