Sez. L, Sentenza n. 4148 del 01/07/1980 (Rv. 408037 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME ASSOGGETTATE - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E PUERPERIO, CONGEDI MATRIMONIALI - CONSEGUENTE ASSENZA DAL LAVORO - MANCANZA DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DA PARTE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA - EROGAZIONE DI SOMME DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI IMPOSTE DA NORME DI LEGGE O DA CONVENZIONI - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMME ASSOGGETTATE - MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA E PUERPERIO, CONGEDI MATRIMONIALI - CONSEGUENTE ASSENZA DAL LAVORO - MANCANZA DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DA PARTE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA - EROGAZIONE DI SOMME DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI IMPOSTE DA NORME DI LEGGE O DA CONVENZIONI - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153, le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore, in adempimento di obbligazioni imposte da norme di legge o da convenzioni che ne prevedano l'erogazione in carenza di equivalenti prestazioni economiche degli enti di previdenza ed assistenza sociale (od in autonoma aggiunta a prestazioni di questi, considerate insufficienti), nei casi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, o per congedi matrimoniali e simili, sono soggette a contribuzione obbligatoria in favore degli enti predetti facendo parte, a tali fini ed alla stregua degli artt 27 e 28 del tu n 797 del 1955, della retribuzione, in quanto corresponsioni aventi origine nel rapporto di lavoro e titolo nel relativo contratto necessariamente oneroso. (Conf 4517/79, mass n 401025; (Conf 2530/79, mass n 398857; (Conf 2155/78, mass n 391542; (Conf 165/78, mass n 389460; (Conf 160/78, mass n 389456).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)