Sez. 3, Sentenza n. 2487 del 01/10/1998 Cc. (dep. 10/02/1999) Rv. 212954 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 195 D.P.R. 156 /73 - Impianto non censito per omessa denuncia dovuta ad errore scusabile - Valutazione dell'errore da parte del giudice cui è chiesta la revoca del sequestro - Obbligo - Sussistenza - Circostanza che può influire sia sull'elemento soggettivo sia su quello materiale del reato.
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In tema di esercizio di attività radiotelevisiva senza concessione (art. 195 d.p.r. 29 marzo 1973, n.156) è necessario verificare, anche ai soli fini della sussistenza del "fumus" del contestato reato rilevante in sede di impugnazione del provvedimento che dispone il sequestro preventivo dell'impianto, l'eventuale esistenza di un errore in buona fede nella mancata compilazione della scheda richiesta dall'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223, alla luce delle contestazioni del ricorrente, trattandosi di circostanza che può incidere non solo sulla sussistenza del dolo necessario per la configurazione del detto reato (a seguito della qualificazione come delitto operata dall'art. 30, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n.223), ma anche sulla configurabilità del reato sotto il profilo materiale. (Fattispecie in cui a fronte del ricorrente che contestava il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro dell'impianto deducendo che l'omessa indicazione dell'impianto in sede di censimento era frutto di un mero errore materiale e che le leggi 605/96 e 249/97 avevano riaperto il termine per l'elaborazione della pianificazione, il Tribunale del riesame rigettava l'appello assumendo che tale errore non emergeva con evidenza allo stato degli atti ed avrebbe comunque dovuto essere accertato solo nella fase dibattimentale; la Cassazione ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)