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Sez. 5, Sentenza n. 2108 del 24/09/1995 Cc. (dep. 20/10/1995) Rv. 203009 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Impugnazione - Controllo del giudice - Fondatezza dell'accusa - Esclusione - Sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 262 cod. pen. - Sequestro di documenti - Provvedimento che vieta la divulgazione - Erroneità dei presupposti - Carenza di potere - Illegittimità del divieto - Valutazione del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203009-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

In tema di sequestro preventivo, il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma dev'essere limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Pertanto, ove la cautela reale sia stata disposta su determinati documenti in relazione al delitto di cui all'art. 262 cod. pen. (rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) esula dai poteri del giudice del riesame la valutazione dell'illegittimità del divieto di divulgazione per l'erroneità dei presupposti di fatto del provvedimento o per carenza di potere da parte dell'autorità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 262 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)