Sez. 1, Sentenza n. 4484 del 03/07/1996 Cc. (dep. 12/08/1996) Rv. 205640 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Procedimento - Effetto estensivo dell'impugnazione - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Nei procedimenti "de libertate", che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento. (Nella specie si è ritenuto che l'intangibilità del giudicato formatosi nei confronti di uno dei coindagati per omessa impugnazione del provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare non potesse essere superata né dall'effetto estensivo dell'impugnazione, inapplicabile, né da una pretesa configurabilità della decisione favorevole emessa nei riguardi di altri coindagati come "fatto nuovo").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)