Sez. U, Sentenza n. 41 del 22/11/1995 Cc. (dep. 15/02/1996) Rv. 203635 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Effetto estensivo dell'impugnazione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere
Nei procedimenti "de libertate", che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)