Sez. 5, Sentenza n. 15660 del 19/02/2003 Cc. (dep. 03/04/2003) Rv. 225644 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO | Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Annullamento a seguito di ricorso per cassazione proposto da taluni interessati per violazione dei diritti di difesa- Richiesta, da parte di altri soggetti, di estensione degli effetti dell'annullamento - Accoglibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO ESTENSIVO
Nei procedimenti "de libertate", costituisce motivo personale che osta all'estensione degli effetti dell'impugnazione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. la violazione dei diritti di difesa degli imputati non impugnanti ha comportato l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)