Sez. 3, Sentenza n. 79 del 11/01/1974 (Rv. 367610 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO E NUOVA COSTITUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO E NUOVA COSTITUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Fino a quando la nullita della citazione (nella specie, per l'indicazione di un termine a comparire inferiore a quello legale) non sia stata dichiarata, l'attore puo provvedere a rinnovare la citazione stessa, con effetto ex nunc, senza bisogno di provvedere a rinnovare la nota di iscrizione a ruolo e la propria Costituzione. (contra 1210'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)