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Sez. 3, Sentenza n. 79 del 11/01/1974 (Rv. 367610 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO E NUOVA COSTITUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367610-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - SANATORIA - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - EFFICACIA - NUOVA ISCRIZIONE A RUOLO E NUOVA COSTITUZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Fino a quando la nullita della citazione (nella specie, per l'indicazione di un termine a comparire inferiore a quello legale) non sia stata dichiarata, l'attore puo provvedere a rinnovare la citazione stessa, con effetto ex nunc, senza bisogno di provvedere a rinnovare la nota di iscrizione a ruolo e la propria Costituzione. (contra 1210'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)