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Sez. 2, Sentenza n. 809 del 29/01/1999 (Rv. 522759 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Rinnovazione della citazione prima della declaratoria di nullità di essa - Art. 164 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla novella introdotta con legge 353/1990 - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522759-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE

La rinnovazione della citazione, prima della declaratoria di nullità di essa per inosservanza del termine a comparire, ai sensi dell'art. 164 cod.proc.civ. nella formulazione previgente alla legge 26 novembre 1990 n. 353, per il principio di conservazione degli atti processuali - di cui costituisce applicazione il vigente articolo 164, secondo comma, cod.proc.civ. allorché prevede la sanatoria "ex tunc" - non richiede una nuova iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 164, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 71, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)