diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 2420 del 19/02/2002 (Rv. 552357 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta con la consapevolezza o con l'ignoranza gravemente colpevole della sua inammissibilità - Configurabilità - Mancata deduzione e dimostrazione di un danno per il ritardo provocato dal regolamento sulla decisione della causa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552357-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. può essere emessa anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, a carico di chi abbia proposto la relativa istanza con la consapevolezza o con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità (derivante, nella specie, dalla prospettazione, in una controversia tra privati in cui non sia coinvolta la p.a., di questioni estranee al riparto della giurisdizione, nel senso voluto dagli artt. 37 e 41 cod. proc. civ.); né è necessario che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, atteso che la Corte di cassazione, avendo facoltà di desumere siffatto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sè per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario neppure compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)