Sez. 1, Sentenza n. 79 del 15/01/1957 (Rv. 881704 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PATTO DI PRELAZIONE SENZA CORRISPETTIVO - NATURA DI PRELIMINARE UNILATERALE - MOMENTO CONCLUSIVO. RINUNZIA IN GENERE - TACITA - ESTREMI.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PATTO DI PRELAZIONE SENZA CORRISPETTIVO - NATURA DI PRELIMINARE UNILATERALE - MOMENTO CONCLUSIVO. RINUNZIA IN GENERE - TACITA - ESTREMI.
Il patto di prelazione costituisce un contratto preliminare unilaterale qualora la prelazione sia concessa senza corrispettivo ed è quindi regolato, per quanto attiene alla sua perfezione, dalla disciplina dell'art. 1333 cod. civ., sicché esso S'intende senz'altro concluso se il promissario non abbia rifiutato l'offerta. La rinuncia tacita ad un diritto non può desumersi che da un comportamento del suo titolare assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersene; il solo dubbio sulla volontà di rinunzia giustifica la sua esclusione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)