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Sez. 2, Sentenza n. 9500 del 21/12/1987 (Rv. 456590 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DI UN FIGLIO MINORE - IMPEGNO AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DEL BENE AL FIGLIO - PROPOSTA IRREVOCABILE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456590-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DI UN FIGLIO MINORE - IMPEGNO AL TRASFERIMENTO DI UN IMMOBILE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZO - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DEL BENE AL FIGLIO - PROPOSTA IRREVOCABILE - CONSEGUENZE.*

Allorché un coniuge, in Sede di separazione consensuale, assume l'Obbligo nei confronti dell'altro coniuge di provvedere al mantenimento del figlio minore, impegnandosi a tal fine a trasferirgli un bene immobile, pone in essere con il detto coniuge un contratto preliminare a favore del figlio, con la conseguenza che l'atto scritto con cui il coniuge obbligato in esecuzione di tale contratto, dichiara di trasferire al figlio quel bene, essendo privo dello spirito di liberalità, non configura una donazione, ma una proposta di contratto unilaterale, gratuito ed atipico, che, ai sensi dell'art. 1333 cod. civ., in Mancanza del rifiuto del destinatario in un termine adeguato (alla natura dell'affare o stabilito dagli Usi), determina l'irrevocabilità della proposta e quindi la conclusione del contratto, nonostante che la volontà di accettazione non risulti da atto scritto, dovendosi ritenere assolto l'Obbligo della Forma attraverso le modalità con cui è stata formulata la proposta. (V 79/57, mass n 881704).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)