Sez. L, Sentenza n. 4015 del 03/11/1976 (Rv. 382675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DEL LAVORO PER RICAVARNE UN VANTAGGIO FUTURO E NON PECUNIARIO - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PRESTAZIONE DEL LAVORO PER RICAVARNE UN VANTAGGIO FUTURO E NON PECUNIARIO - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - PERSISTENZA.*
Il contratto di lavoro subordinato si presume oneroso, anche quando sia provato che il lavoratore si riprometta di ricavarne un vantaggio futuro e non pecuniario. (nella specie e stata confermata la sentenza del merito, che aveva disatteso la tesi della gratuita del lavoro di alcune maestre d'asilo, le quali avevano lavorato anche per acquisire titoli per un concorso statale).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)