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Sez. L, Sentenza n. 2504 del 28/04/1979 (Rv. 398830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - GRATUITA PROSPETTATA IN RELAZIONE ALL'ATTESA DI UTILITA E VANTAGGI FUTURI - PATTUIZIONE ESPLICITA O INEQUIVOCA - NECESSITA - FATTISPECIE (PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO DI NEO-LAUREATI IN MEDICINA A FAVORE DI UN OSPEDALE).*
Stato
decisa il 1979-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - PRESUNZIONE DI ONEROSITA - GRATUITA PROSPETTATA IN RELAZIONE ALL'ATTESA DI UTILITA E VANTAGGI FUTURI - PATTUIZIONE ESPLICITA O INEQUIVOCA - NECESSITA - FATTISPECIE (PRESTAZIONE DI LAVORO SUBORDINATO DI NEO-LAUREATI IN MEDICINA A FAVORE DI UN OSPEDALE).*

Nell'ipotesi di attivita lavorativa oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, la presunzione di onerosita comporta l'esclusione di ogni condizione di gratuita, prospettata in relazione all'attesa, da parte del prestatore d'opera, di utilita e vantaggi diversi dalla retribuzione, quando tale gratuita non risulti, oltre che lecita e compatibile con le finalita e modalita effettive della prestazione, chiaramente voluta con una esplicita o comunque inequivoca pattuizione tra le parti, poiche la semplice aspettativa di indiretti vantaggi futuri, derivanti dalla attivita lavorativa prestata, ben puo rimanere nel puro campo dei motivi, e non escludere affatto l'effettiva volonta del lavoratore di assumere nei confronti del destinatario delle sue prestazioni le obbligazioni reciproche proprie del rapporto di lavoro subordinato, implicanti lo scambio, sinallagmatico e funzionale, tra prestazione di lavoro e retribuzione. (nella specie la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i neo-laureati in medicina, ammessi a frequentare come assistenti volontari un ospedale, e l'amministrazione ospedaliera, in base alla considerazione che l'attivita da essi svolta, pur esorbitando delle incombenze del medico-frequentatore, aveva il solo scopo di consentir loro l'acquisto della pratica necessaria e indispensabile per l'Esercizio della professione e di conseguire, altresi, un titolo preferenziale da farsi utilmente valere, in Sede di concorso, per l'assunzione in organico presso lo stesso ospedale). (Conf 4015/76, mass n 382675).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1631 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)