Sez. 1, Sentenza n. 5832 del 16/03/2006 (Rv. 588910 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Edilizia residenziale pubblica - Comune e I.A.C.P. - Poteri - Locazione di immobile - Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza - Obbligo ex art. 12 d.l. n. 59 del 1978 - Destinatario - I.A.C.P. - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di edilizia residenziale pubblica, benché gli artt. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457 abbiano attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi, gli I.A.C.P. hanno comunque conservato la gestione dei medesimi immobili anche con riguardo alla fase, di carattere privatistico, della locazione in favore degli assegnatari, individuati dal Comune, e della consegna dei beni. Conseguentemente grava sugli I.A.C.P. l'obbligo, previsto dall'art.12 del d.l. n. 59 del 1978, conv., con modif., nella legge n. 141 del 1978, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'avvenuta cessione in locazione dell'immobile, di cui con la locazione trasferiscono l'uso esclusivo.
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 18/05/1978 num. 141, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)