Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 26/03/1988 (Rv. 458333 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PATRIMONIO INDISPONIBILE DEGLI IACP - INCLUSIONE - GESTIONE DA PARTE DEGLI IACP MEDESIMI - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - POTERE DEI COMUNI - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'ASSEGNATARIO PER LO ANNULLAMENTO DELLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE DELL'IACP A INTERVENIRE ADESIVAMENTE IN DETTO GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - IACP - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PATRIMONIO INDISPONIBILE DEGLI IACP - INCLUSIONE - GESTIONE DA PARTE DEGLI IACP MEDESIMI - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - POTERE DEI COMUNI - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'ASSEGNATARIO PER LO ANNULLAMENTO DELLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE DELL'IACP A INTERVENIRE ADESIVAMENTE IN DETTO GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica appartengono al patrimonio indisponibile degli IACP che ne conservano la relativa gestione anche con riguardo ai rapporti di locazione stipulati con gli assegnatari, ancorché le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione dei detti immobili siano state attribuite ai comuni (art. 95, d.P.R. 616 del 24 luglio 1977). Pertanto, nel caso di revoca dell'assegnazione da parte del consiglio comunale ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 1035 del 1972, che comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione dell'assegnatario, deve riconoscersi l'interesse e la legittimazione dello IACP a spiegare intervento adesivo per sostenere le ragioni del comune nel giudizio promosso contro quest'ultimo dall'assegnatario per l'annullamento della revoca dell'assegnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)