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Sez. 1, Sentenza n. 16026 del 12/04/2006 Cc. (dep. 10/05/2006) Rv. 234135 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Sentenza di patteggiamento - Equiparazione a sentenza di condanna - Adempimento delle obbligazioni civili - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234135-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione, pure in presenza di una sentenza di patteggiamento - equiparata ad una sentenza di condanna e, quindi, dotata di efficacia extra-procedimentale - il tribunale di sorveglianza é tenuto ad accertare, anche in relazione alla tipologia del reato per il quale é intervenuta condanna, se il condannato che chiede il beneficio si sia in qualche modo attivato al fine di eliminare, per quanto possibile, tutte le conseguenze di ordine civile che sono derivate dalla sua condotta criminosa, indipendentemente dalla circostanza che nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile. L'adempimento delle obbligazioni civili ha, infatti, valore dimostrativo dell'emenda del condannato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)