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Sez. 3, Sentenza n. 1670 del 17/02/1998 (Rv. 512705 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Reato associativo - Assoluzione - Reato fine - Dichiarata estinzione dello stesso in sede penale - Conseguenze - Utilizzabilità, in sede del giudizio civile, delle prove raccolte in sede penale, anche come fonte, esclusiva e presuntiva, del convincimento - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del diritto di difesa delle parti - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512705-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Se un imputato di reato associativo è stato assolto dal giudice penale, non per questo viene automaticamente meno il reato fine o conseguenza, che può esser commesso, in concorso con altre persone, indipendentemente dal vincolo associativo, e che il giudice civile, se quello penale lo ha dichiarato estinto, può ritenere provato utilizzando presuntivamente, ed anche esclusivamente, le prove raccolte nel procedimento penale, considerate, con ampio potere discrezionale e in base al suo prudente apprezzamento - purché valutate globalmente, con congrua motivazione - maggiormente attendibili e perciò rispondenti, ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e senza violare il diritto alla difesa, perché le parti possono addurne altre (vedi Cass. Pen. 9511413, rv 203641; 9208539, rv 191521).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)