Sez. 2, Sentenza n. 3815 del 09/06/1986 (Rv. 446654 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - RILEVANZA COME FONTE ESCLUSIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - RILEVANZA COME FONTE ESCLUSIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
Al giudice civile non è inibito usare le prove raccolte nel procedimento penale, ancorché concluso con declaratoria di Estinzione del reato per amnistia, come fonte anche esclusiva del suo convincimento, qualora dalle stesse sia possibile desumere le ragioni necessarie e sufficienti per sorreggere la decisione. Nè l'impiego di dette prove viola il diritto di difesa delle parti, potendo queste addurre nuovi mezzi di prova. (V 3760/79, mass n 400202; (V 3919/78, mass n 393517; (V 2862/75, mass n 376894; (V 1346/77).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)