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Sez. U - , Sentenza n. 8946 del 29/03/2023 (Rv. 667441 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Illecito permanente - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Conseguenze - Nell'ipotesi di appropriazione di somma depositata dal cliente a titolo fiduciario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667441-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre solo dalla cessazione della permanenza, sicché, in caso di omessa restituzione di una somma di denaro ricevuta a titolo di deposito fiduciario, non rileva il momento in cui essa sia stata, infine, restituita, bensì quello (anteriore) in cui il professionista abbia negato il diritto del cliente sulla somma depositata, affermando quello proprio di trattenerla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza disciplinare che aveva fatto decorrere la prescrizione dell'illecito disciplinare dal momento in cui la somma detenuta dall'avvocato, a seguito dell'autorizzazione del giudice, era stata posta in compensazione con un proprio credito per prestazioni professionali, sul presupposto che il "dies a quo" dovesse essere individuato, invece, in quello in cui il professionista aveva rifiutato la restituzione ai custodi giudiziari della società ex cliente).

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 35 com. 1 lett. D, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)