Sez. 2, Sentenza n. 2803 del 05/04/1990 (Rv. 466420 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - CONDIZIONI - RITARDO INCOLPEVOLE SULL'ADEMPIMENTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - CONDIZIONI - RITARDO INCOLPEVOLE SULL'ADEMPIMENTO.*
In tema di obbligazioni pecuniarie, il debito degli interessi "moratori", alla cui sussistenza è correlata la risarcibilità del "maggior danno" (art. 1224 cod. civ.) non coperto da detti interessi, presuppone l'esistenza di un'obbligazione, ma trova la sua causa immediata nella mora, cioè nel ritardo colpevole dello adempimento, fonte esclusiva e diretta della responsabilità del debitore per il risarcimento del danno sofferto dal creditore a seguito e per effetto del ritardato pagamento. Ne discende che ove il ritardo nell'adempimento sia dipeso da causa non imputabile al debitore - ipotesi nella quale rientra il caso che il mancato pagamento debba ritenersi giustificato dall'inadempimento del creditore ex art. 1460 cod. civ. - non potrà farsi luogo, in difetto del necessario presupposto della mora, né alla condanna del debitore alla corresponsione degli interessi moratori, né a quella al risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)