Sez. L, Sentenza n. 12184 del 10/12/1993 (Rv. 484669 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Di dirigente di azienda - Obbligo contrattuale del datore di lavoro di pagare un'indennità per mancanza di giustificati motivi - Onere probatorio relativo alla veridicità e fondatezza di questi ultimi - Incidenza sul datore di lavoro ai fini dell'esonero dall'obbligo predetto - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
In relazione alla contrattazione collettiva per i dirigenti di azienda, che, pur consentendo alle parti di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, obbliga il datore di lavoro recedente a pagare un'indennità ove non sussistano motivi idonei a giustificare il recesso, il medesimo datore è tenuto - in applicazione dei principi generali sull'onere della prova - a dimostrare in caso di controversia la veridicità e la fondatezza dei motivi addotti, nonché la loro idoneità a giustificare il recesso, se intende essere esonerato dall'obbligo di corrispondere la predetta indennità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)