Sez. L, Sentenza n. 6520 del 09/06/1995 (Rv. 492764 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Giustificatezza secondo la contrattazione collettiva - Equipollenza con il giustificato motivo ex art. 3 legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Individuazione - Criteri ex art. 1362 e segg. cod. civ. - Applicabilità- Rapporto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente quale è posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma, trattandosi, del contenuto da attribuire ad una clausola contrattuale, va determinata dal giudice di merito ricercando innanzitutto la comune intenzione delle parti mediante i criteri di cui agli articoli da 1362 a 1370 cod. civ. e facendo ricorso al criterio sussidiario dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, fissato dall'art. 1371 cod. civ., solo quando l'adozione dei precedenti criteri non sia sufficiente a chiarire il contenuto del patto contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)