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Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 01/02/1995 (Rv. 490151 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Fogli di registrazione del cronotachigrafo - Conservazione - Obbligo - Inosservanza - Norma sanzionatoria.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490151-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La disposizione normativa che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di conservazione, per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo (obbligo previsto dall'art. 14 del regolamento CEE 20 dicembre 1985 n. 3821, il quale ha sostituito il precedente regolamento CEE 20 luglio 1970 n. 1463) è quella contenuta nell'art. 19 della legge 13 novembre 1978 n. 727, la quale ultima reca attuazione al regolamento CEE n. 1463 del 1970, il cui riferimento deve intendersi sostituito con il regolamento CEE n. 3821 del 1985, per l'espresso disposto dell'art. 11, comma terzo, del decreto legge 6 febbraio 1987 n. 16 (nel testo convertito dalla legge 30 marzo 1987 n. 132). (La S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che la violazione in oggetto sia sanzionata dall'art. 127, comma ottavo, del codice della strada del 1959, nel testo modificato dalla legge 14 febbraio 1974 n. 62, sul presupposto che questa norma si riferisce all'inosservanza delle diverse disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3280 del 1985).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 127, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 127, Regolam. Comunitario del 1970 num. 1463 art. 16, Regolam. Comunitario del 1985 num. 3821 art. 14, Regolam. Comunitario del 1985 num. 3820, Legge 14/02/1974 num. 62 CORTE COST., Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)