Sez. 1, Sentenza n. 7806 del 18/07/1995 (Rv. 493325 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - CARATTERISTICHE TECNICHE E DI FUNZIONAMENTO - IN GENERE | Autocarri - Obbligo di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione - Mancanza di uno dei due elementi predetti - Violazione dell'art. 8 secondo comma, D.L. n. 132 del 1987 - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - CARATTERISTICHE TECNICHE E DI FUNZIONAMENTO - IN GENERE
In tema di disciplina della circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto, la messa in circolazione del veicolo "sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione" (art. 8, secondo comma, prima ipotesi, decreto legge n. 16 del 1987, modif. dalla legge di conversione n. 132 del 1987) non richiede la mancanza contemporanea dei due elementi, ma sussiste anche se manca uno solo degli stessi, vale a dire o il cronotachigrafo o i fogli di registrazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 8, Legge 30/03/1987 num. 132 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)