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Sez. 2, Sentenza n. 9867 del 27/07/2000 (Rv. 538854 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Esecuzione della sentenza di primo grado in pendenza dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 203 cod. proc. civ. - Rinuncia tacita all'impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538854-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

Qualora il giudice di appello non siasi ancora pronunciato sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'adeguamento della parte alle statuizioni della decisione, integra un atto dovuto insuscettibile, come tale, di comportare acquiescenza alla sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)