Sez. 3, Sentenza n. 13617 del 22/07/2004 (Rv. 574782 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE | Istanza di sospensione della sentenza di primo grado - Proponibilità della stessa congiuntamente all'appello - Inammissibilità in appello - Conseguenze - Caducazione dell'istanza inibitoria.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - APPELLO - SOSPENSIONE
Poiché, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. riformato, l'istanza diretta ad ottenere la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado deve essere proposta con l'impugnazione principale o incidentale, la decisione di inammissibilità dell'appello (nel caso di specie, appello con riserva dei motivi) fa venir meno anche gli effetti dell'inibitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)