Sez. L, Sentenza n. 1592 del 12/03/1982 (Rv. 419401 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - INQUADRABILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - INQUADRABILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Il contratto di scrittura artistica stipulato da un attore ben può inquadrarsi nello schema del rapporto di lavoro subordinato, ove in concreto presenti - secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Sede di legittimità, se congruamente motivato - gli estremi caratteristici di siffatto rapporto, e cioè, da un lato, un imprenditore che organizzi a suo rischio lo spettacolo o la registrazione di questo, utilizzando i necessari mezzi tecnici, e, dall'altro, un prestatore d'opera che si limiti, dietro retribuzione, a fornire le proprie energie lavorative, anche se altamente qualificate, per la realizzazione delle finalità dell'impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare. (Conf 4413/81, mass n 415109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)