Sez. 1, Sentenza n. 4125 del 11/07/1985 (Rv. 441652 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO SUL MERITO E SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE SOLTANTO SULLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - MEZZO ESCLUSIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO SUL MERITO E SULLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE SOLTANTO SULLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - MEZZO ESCLUSIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONVERSIONE IN ISTANZA DI REGOLAMENTO - CONDIZIONI.*
Le pronunce sulla sola Competenza, pur se emesse in grado di appello ed ancorché abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di Competenza, a termini dell'art. 42 cod. proc. civ., atteso che questa norma non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di Competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva della Competenza, con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario di Cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di Competenza ove risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ.. (V 456/84, mass n 432691; (V 1711/82, mass n 419546).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)