Sez. 1, Sentenza n. 456 del 19/01/1984 (Rv. 432691 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO SULLA SOLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA, EX ART. 42 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONVERSIONE DEL RICORSO ORDINARIO IN ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO SULLA SOLA COMPETENZA - IMPUGNABILITÀ CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA, EX ART. 42 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - RICORSO ORDINARIO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONVERSIONE DEL RICORSO ORDINARIO IN ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONDIZIONI.*
Le pronunce sulla sola Competenza, pur se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di Competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., il quale non distingue tra sentenza di primo e di secondo grado, e configura, quindi, il regolamento di Competenza come mezzo di impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla Competenza. Ne consegue che, nella detta ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario di Cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di Competenza, qualora risulti osservato il termine perentorio prescritto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ.. (Conf 1711/82, mass nn 415947 e 415946; (Conf 4185/79, mass n 400964; (Conf 724/78, mass n 390067; (Conf 4862/77, mass n 388466; (Conf 2697/77, mass n 386352).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)