Sez. L, Sentenza n. 3794 del 07/06/1986 (Rv. 446644 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI IMPIEGATIZIE DI RILEVAZIONE DI DATI CONTABILI - ACCESSO DI PROPRIA INIZIATIVA AL REPARTO PRODUTTIVO - INFORTUNIO SULLA SCALA DI ACCESSO - TUTELA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORE ADDETTO A MANSIONI IMPIEGATIZIE DI RILEVAZIONE DI DATI CONTABILI - ACCESSO DI PROPRIA INIZIATIVA AL REPARTO PRODUTTIVO - INFORTUNIO SULLA SCALA DI ACCESSO - TUTELA ASSICURATIVA - ESCLUSIONE.*
Non ricorrono gli estremi dell'evento assicurato di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che prevedono l'espletamento obbligatorio di un lavoro manuale o di sovraintendenza in ambienti pericolosi, allorché un lavoratore, adibito a mansioni impiegatizie di rilevazione di dati contabili, acceda di sua iniziativa e senza averne alcun Obbligo al reparto produttivo, infortunandosi sulla scala di accesso. (V 3649/83, mass n 428546; (V 3338/83, mass n 428235).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)