Sez. L, Sentenza n. 3649 del 26/05/1983 (Rv. 428546 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - ESTENSIONE - RISCHIO AMBIENTALE PRESUNTO - RILEVANZA - USO DI OGGETTI A FINI DI PROVA, PRESENTAZIONE PRATICA O ESPERIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE AI "VETRINISTI" DI UN GRANDE MAGAZZINO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE E PARENTI DELL'INFORTUNATO - ESTENSIONE - RISCHIO AMBIENTALE PRESUNTO - RILEVANZA - USO DI OGGETTI A FINI DI PROVA, PRESENTAZIONE PRATICA O ESPERIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE AI "VETRINISTI" DI UN GRANDE MAGAZZINO.*
Mentre la prima parte del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede, in considerazione del rischio specifico cui essi sono esposti, la tutela assicurativa dei lavoratori direttamente addetti alle macchine, apparecchi ed impianti ivi menzionati, la seconda parte della stessa disposizione, in considerazione del cosiddetto rischio ambientale presunto, estende detta tutela anche ai lavoratori che svolgano la loro attività in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi che comportino l'uso di tali macchine, apparecchi o impianti, indipendentemente dall'uso diretto dei medesimi e dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga in locali diversi. La specifica previsione dell'ultima parte del secondo comma dello stesso art. 1 - relativa all'ipotesi che gli stessi oggetti siano usati, per prova, presentazione pratica o esperimento, dal personale addetto alla vendita - non esclude, ma conferma, costituendone un'opportuna precisazione, l'Obbligo assicurativo stabilito dal comma precedente e non rappresenta, alla stregua della formulazione dello stesso secondo comma, il solo caso in cui la legge stabilisce la tutela assicurativa per il personale addetto alle imprese commerciali. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva affermato l'Obbligo assicurativo per i "vetrinisti" di un grande magazzino). (V 4044/81, mass n 414699).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)