Sez. 1, Sentenza n. 209 del 05/01/2005 (Rv. 579507 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Procedimento - Competenze della Questura e dell'Autorità consolare - Rispettivo ambito - Accertamento del presupposto economico della "vivenza a carico" - Compito dell'Autorità consolare - Possibile diniego del visto di ingresso - Configurabilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nella disciplina del ricongiungimento familiare, di cui all'art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189), e all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alla Questura, cui la domanda va presentata, compete, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6, comma primo, lettere a), b) e c), il rilascio del nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniuge, minore età o inabilità e di convivenza, mentre all'autorità consolare compete il rilascio del visto d'ingresso, previa verifica dei presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza, da intendersi non solo nel senso di presupposti di identità o di qualità soggettiva della persona destinataria del visto, ma anche di sussistenza della condizione economica della "vivenza a carico" del richiedente il ricongiungimento, sicchè l'autorità consolare, all'esito delle verifiche ad essa demandate, che meglio possono essere effettuate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, ed impregiudicato il sindacato giurisdizionale sul relativo provvedimento, ben può disattendere la valutazione espressa al riguardo dalla Questura e negare il richiesto visto di ingresso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 art. 6, Legge 31/07/2002 num. 189 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)