Sez. 1, Sentenza n. 1656 del 25/01/2007 (Rv. 594934 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Accertamenti ai fini del rilascio del visto d'ingresso - Accertamento dell'età - Certificati dello Stato estero - Fede privilegiata - Esclusione - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nella disciplina del ricongiungimento familiare alla Questura, cui la domanda va presentata, compete il rilascio del nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità e di convivenza, mentre all'autorità consolare compete il rilascio del visto d'ingresso, previa verifica dei presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza; a tal fine, e con specifico riferimento al requisito dell'età, la certificazione rilasciata dallo Stato estero non è assistita da fede privilegiata ed è consentito alle rappresentanze consolari italiane di procedere a tutti gli accertamenti amministrativi necessari (come l'esame densometrico osseo) al fine di stabilire l'effettiva età di coloro che richiedono il visto di ingresso nel nostro Paese.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Legge 31/08/1999 num. 340 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)